[1]Cooperazione e assistenza tecnica in materia di proprieta' intellettuale
[2]Le parti convengono che e' nel loro comune interesse promuovere iniziative di assistenza tecnica e di cooperazione reciproca su temi inerenti al presente titolo. In questo senso esse hanno individuato una serie di attivita' di cooperazione che sono descritte all'articolo 55 del titolo VI (Sviluppo economico e commerciale) della parte III del presente accordo.
Testo vigente dal 23 luglio 2016
