[1]Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa notifichera' agli Stati membri del Consiglio e a ogni Stato che abbia aderito alla presente Convenzione:
- a)ogni firma;
- b)il deposito di ogni strumento di ratifica, d'accettazione, d'approvazione o d'adesione;
- c)ogni data di entrata in vigore della presente Convenzione in conformita' con l'articolo 15;
- d)ogni dichiarazione ricevuta in applicazione delle disposizioni dei paragrafi 2 e 3 dell'articolo 17;
- e)ogni dichiarazione ricevuta in applicazione delle disposizioni dell'articolo 18;
- f)ogni riserva formulata in applicazione delle disposizioni del paragrafo 1 dell'articolo 19;
- g)il ritiro di ogni riserva effettuata in applicazione delle disposizioni del paragrafo 2 dell'articolo 19;
- h)ogni notifica ricevuta in applicazione delle disposizioni dell'articolo 20 e la data in cui la denuncia avra' effetto. In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tal fine, hanno firmato la presente Convenzione.
[2]FATTO a Strasburgo, il 6 maggio 1974, in francese e in inglese, i due testi facenti egualmente fede, in un unico esemplare che sara' depositato negli archivi del Consiglio d'Europa. Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa ne trasmettera' copia certificata conforme a ciascuno degli Stati firmatari e aderenti.
[3](seguono le firme)
Testo vigente dal 23 aprile 1977
