Le due Parti favoriranno reciprocamente sul proprio territorio di comune accordo e nella misura delle proprie disponibilita', l'attivita' di istituzioni culturali dell'altra Parte quali istituti di cultura, associazioni culturali e istituzioni scolastiche. Tali istituzioni usufruiranno delle piu' ampie facilitazioni per il proprio funzionamento, nell'ambito delle norme vigenti nel Paese in cui operano.

Testo vigente dal 9 giugno 1997

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urn:nir:stato:legge:1997-05-26;145~allegato-art5 · fonte su Normattiva