1. L'autorita' centrale dello Stato richiesto investita di una domanda puo' formulare essa stessa la risposta, ove sia competente, ovvero trasmettere la domanda all'autorita' competente a formulare la risposta. 2. L'autorita' centrale dello Stato richiesto ha facolta', nei casi opportuni o per motivi di organizzazione amministrativa, con il gradimento dell'autorita' richiedente, di trasmettere la richiesta di informazioni sul diritto contemplata all'articolo 13 ad un ente privato o a un giurista qualificato che formulera' la risposta.

Testo vigente dal 5 maggio 1983

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