1. Su richiesta dell'autorita' centrale dello Stato richiesto, l'autorita' richiedente non puo' utilizzare le informazioni o i documenti che le sono stati forniti in applicazione della presente Convenzione per fini diversi da quelli che sono stati precisati nella sua domanda di assistenza. 2. Ogni Stato puo', in qualunque momento, formulare una riserva riguardo alle disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo nella misura in cui la sua legislazione in materia di pubblicita' delle pratiche amministrative non gli permette di uniformarvisi. 3. L'autorita' centrale dello Stato richiesto puo', di volta in volta, rifiutare di dar seguito a una domanda che proviene da uno Stato che ha formulato una siffatta riserva.

Testo vigente dal 5 maggio 1983

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