1. Le somme dovute ai periti o agli interpreti che hanno prestato la loro opera per dar seguito alla domanda sono a carico dello Stato richiedente. 2. Lo stesso dicasi quando la risposta alla richiesta di informazioni sul diritto contemplata nell'articolo 13 e' stata formulata, col gradimento dell'autorita' richiedente, da un ente privato o da un giurista qualificato.

Testo vigente dal 5 maggio 1983

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