Le Alte Parti contraenti si impegnano a riconoscere a tutti gli effetti i titoli di studio rilasciati da gli Enti scolastici legalmente riconosciuti da una delle Parti stesse e funzionanti nel territorio dell'altra, sempreche' i programmi e i piani di studio corrispondano quelli vigenti nel Paese dove si richiede il riconoscimento.

Testo vigente dal 30 marzo 1963

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urn:nir:stato:legge:1963-02-06;317~art5 · fonte su Normattiva