Le Alte Parti contraenti si impegnano a riconoscere a tutti gli effetti i titoli di studio rilasciati da gli Enti scolastici legalmente riconosciuti da una delle Parti stesse e funzionanti nel territorio dell'altra, sempreche' i programmi e i piani di studio corrispondano quelli vigenti nel Paese dove si richiede il riconoscimento.
Testo vigente dal 30 marzo 1963
