[1]Cooperazione

[2]1. Le parti riconoscono l'importanza di cooperare sulle tematiche sociali e del lavoro ai fini del conseguimento degli obiettivi del presente accordo. 2. Nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 7, le parti convengono di cooperare, anche mediante la predisposizione di un sostegno, per quanto riguarda:

  • a)lo scambio di informazioni sulla rispettiva legislazione sociale e del lavoro, nonche' sulle politiche, sulla regolamentazione e sulle altre misure correlate;
  • b)l'elaborazione di legislazione sociale e del lavoro a livello nazionale e il rafforzamento delle disposizioni legislative vigenti, come pure dei meccanismi di dialogo sociale, quali le misure volte alla promozione dell'agenda per il lavoro dignitoso messa a punto dall'OIL;
  • c)i programmi educativi e di sensibilizzazione, comprendenti la formazione professionale e politiche per l'adeguamento del mercato del lavoro, come pure la sensibilizzazione circa le responsabilita' in tema di salute e sicurezza, i diritti dei lavoratori e le responsabilita' dei datori di lavoro; e
  • d)l'effettiva applicazione delle disposizioni legislative e regolamentari del lavoro nazionali, comprese iniziative di formazione e potenziamento delle capacita' degli ispettori del lavoro, e promozione della responsabilita' sociale delle imprese mediante l'informazione del pubblico e la rendicontazione (reporting).

Testo vigente dal 23 settembre 2011

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urn:nir:stato:legge:2011-08-24;154~art196 · fonte su Normattiva