Art. 17 — Quorum
1. In una riunione del Consiglio il quorum e' determinato dalla presenza della maggioranza dei membri esportatori e della maggioranza dei membri importatori, a condizione che detti membri detengano almeno due terzi dei voti totali delle rispettive categorie. 2. Qualora non si raggiunga il quorum in conformita' del paragrafo 1 del presente articolo nel giorno stabilito per la riunione e nel giorno successivo, a decorrere dal terzo giorno il quorum viene determinato dalla presenza della maggioranza dei membri esportatori e della maggioranza dei membri importatori, a condizione che detti membri detengano la maggioranza dei voti totali nelle rispettive categorie. 3. Viene considerata come presenza la rappresentanza in conformita' del paragrafo 2 dell'articolo 16.
Testo vigente dal 15 aprile 1982
