Art. III Le Parti Contraenti, per la realizzazione degli obiettivi di questo Accordo, stimoleranno e faciliteranno le relazioni tra Organismi governativi, Universita', Centri di Ricerca, Istituzioni ed altri Enti pubblici e/o privati di entrambi i Paesi.

Testo vigente dal 9 marzo 1994

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urn:nir:stato:legge:1994-02-24;159~accordo-artiii · fonte su Normattiva