Art. II La cooperazione che si realizza in virtu' di questo Accordo potra' consistere in: - realizzazione congiunta di progetti di ricerca e sviluppo tecnologico; - scambio, formazione e addestramento di personale scientifico, tecnologico e tecnico; - organizzazione e realizzazione congiunta di seminari, conferenze e corsi di miglioramento professionale; - scambio di informazioni scientifiche e tecnologiche; qualsiasi altra forma di cooperazione che le Parti considerino conveniente.

Testo vigente dal 9 marzo 1994

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urn:nir:stato:legge:1994-02-24;159~accordo-artii · fonte su Normattiva