Art. VII Il conseguimento degli obiettivi di cui al presente Accordo sara' compito del Comitato Congiunto previsto dall'Articolo XVII dell'Accordo-quadro di Cooperazione Economica, Industriale, Scientifico-tecnologica, Tecnica e Culturale sottoscritto da entrambi i Paesi l'otto novembre del 1990.

Testo vigente dal 9 marzo 1994

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urn:nir:stato:legge:1994-02-24;159~accordo-artvii · fonte su Normattiva