Art. VII Il conseguimento degli obiettivi di cui al presente Accordo sara' compito del Comitato Congiunto previsto dall'Articolo XVII dell'Accordo-quadro di Cooperazione Economica, Industriale, Scientifico-tecnologica, Tecnica e Culturale sottoscritto da entrambi i Paesi l'otto novembre del 1990.
Testo vigente dal 9 marzo 1994
