[1]e scadenza
[2]1. Il presente Accordo rimarra' in vigore per 10 anni a partire dalla data di espletamento delle procedure di notifica di cui all'Articolo 13 e si proroghera' tacitamente per successivi periodi di 5 anni, salvo che una delle due Parti non lo abbia denunciato per iscritto prima di un anno dalle rispettive scadenze. 2. Per gli investimenti effettuati prima delle date di scadenza di cui al precedente comma, le disposizioni degli Articoli da 1 a 12 rimarranno in vigore per ulteriori cinque anni a partire dalle date predette. In fede di che i sottoscritti, debitamente delegati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo. Fatto in duplice copia a Roma il 30 aprile 1990, in lingua italiana ed in lingua spagnola, ambedue i testi facenti ugualmente fede.
[3](firma illeggibile) (firma illeggibile) Per il Governo della Per il Governo della Repubblica Italiana Repubblica di Bolivia
[4]Parte di provvedimento in formato grafico
Testo vigente dal 31 ottobre 1991
