1. Le Parti si impegnano a promuovere la cooperazione culturale onde consolidare i vincoli esistenti tra i loro popoli e incoraggiare la reciproca conoscenza delle rispettive lingue e culture, nel rispetto della liberta' creativa e del reciproco accesso ai valori culturali. 2. La cooperazione include, in particolare: - scambi di informazioni e di esperienze per la conservazione e la tutela dei monumenti e dei siti (patrimonio architettonico); - scambi culturali tra istituzioni, artisti e altre operatori del settore; - traduzione di opere letterarie. 3. Il Consiglio di cooperazione puo' formulare raccomandazioni per l'applicazione del presente articolo.
Testo vigente dal 28 marzo 1996
