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[1]scolastici e culturali
[2]1. Le due Parti si impegnano a favorire il funzionamento di sezioni bilingui e biculturali nei rispettivi sistemi educativi, sostenendone concretamente lo sviluppo, ciascuna secondo proprie modalita' di intervento. I titoli di studio, intermedi e finali, rilasciati dalle sezioni bilingui e biculturali sono riconosciuti in entrambi i Paesi, e in ciascun Paese spendibili in modo conforme alla legislazione rispettiva vigente. 2. Le Parti, nella misura delle proprie disponibilita', sosterranno l'attivita' di Istituzioni culturali e scolastiche, in particolare degli Istituti di cultura presenti e di quelli che verranno eventualmente aperti, delle associazioni culturali quale il Comitato della Dante Alighieri, favorendo il piu' ampiamente possibile il loro funzionamento in accordo con la legislazione vigente nel Paese dove essi operano.
Testo in vigore dal 26 febbraio 2021 al 26 febbraio 2021
