di licenze e di certificati
- 1)I certificati di navigabilita' aerea, i certificati di capacita' e le licenze rilasciate oppure convalidate da ognuna delle due Parti Contraenti saranno, durante il periodo della loro validita', riconosciuti come validi dall'altra Parte Contraente.
- 2)Ciascuna Parte Contraente si riserva il diritto di rifiutare di riconoscere come validi, ai fini del sorvolo del suo territorio, i certificati di navigabilita' aerea, i certificati di competenza o le licenze concesse o convalidate ai propri connazionali dall'altra Parte Contraente o da un terzo Stato.
Testo vigente dal 5 luglio 1997
