Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 marzo 1995, n. 79

Art. 1 — PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 11 MAGGIO 1999, N. 152

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Il decreto-legge 17 marzo 1995, n. 79, recante modifiche alla disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli insediamenti civili che non recapitano in pubbliche fognature, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 15 novembre 1993, n. 454, 14 gennaio 1994, n. 31, 17 marzo 1994, n. 177, 16 maggio 1994, n. 292, 15 luglio 1994, n. 449, con esclusione dell'articolo 6, 17 settembre 1994, n. 537, 16 novembre 1994, n. 629, e 16 gennaio 1995, n. 9.

Testo in vigore dal 17 maggio 1995 al 13 giugno 1999

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Corte costituzionale

2 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 432/1996

    Questione inammissibile
    30 dicembre 1996

    Sono manifestamente inammissibili - in quanto il fondamentale principio di stretta legalità dei reati e delle pene preclude pronunzie che configurino nuove ipotesi di reato o aggravamenti di pena - le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1, 2, 3 e 6 d.l. 17 marzo 1995, n. 79 (Modifiche alla disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli insediamenti civili che non recapitano in pubbliche fognature), convertito, con modificazioni, nella l. 17 maggio 1995, n. 172, dell'art. 1 l. 17 maggio 1995, n. 172 e dell'art. 21, quinto comma, l. 10 maggio 1976, n. 319 (Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento), nel testo sostituito con gli artt. 3 e 6 d.l. 17 marzo 1995, n. 79, sollevate con riferimento agli artt. 3, 9, secondo comma, 10, 25, secondo comma, 32, 41 e 77 Cost.. - S. nn. 226/1983, 314/1983, 411/1995 e 330/1996; O. nn. 25/1995, 132/1995 e 332/1996. red.: R. Foglia

    Art. 3 cost. · Art. 9 cost. · Art. 10 cost. · Art. 25 cost.

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  • Ordinanza n. 332/1996

    Questione infondata
    30 luglio 1996

    Sono manifestamente inammissibili - in quanto il fondamentale principio di stretta legalità dei reati e delle pene preclude pronunce, che configurino nuove ipotesi di reato o aggravamenti di pena - le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1, 2, 3, 6 d.l. 17 marzo 1995, n. 79 (Modifiche alla disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli insediamenti civili che non recapitano in pubbliche fognature), convertito, con modificazioni, nella l. 17 maggio 1995, n. 172, dell'art. 1 l. 17 maggio 1995, n. 172 e dell'art. 21, commi terzo e ultimo, l. 10 maggio 1976, n. 319 (Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento), nel testo sostituito con gli artt. 3 e 6 d.l. 17 marzo 1995, n. 79, sollevate con riferimento agli artt. 3, 9, 10, 11, 25, 32, 41 e 77 Cost.. - S. nn. 226/1983, 314/1983, 411/1995; O. nn. 25/1995 e 132/1995. red.: S. Di Palma

    Art. 3 cost. · Art. 9 cost. · Art. 10 cost. · Art. 11 cost.

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (5)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:1995-05-17;172~art1 · fonte su Normattiva