Art. 24
[1]L'Articolo 33 della Convenzione sul Fondo del 1971 viene emendato come segue:
[2]1 Il paragrafo 1 viene cancellato.
[3]2 Al paragrafo 2 viene cancellato il numero del paragrafo.
[4]3 Il punto(c) viene sostituito dal testo seguente:
[5]"(c) l'istituzione di organi sussidiari, di cui all'Articolo 18, paragrafo 9, e questioni relative a tale istituzione."
Testo vigente dal 18 giugno 1999
