Adesione della Repubblica italiana ai protocolli emendativi delle convenzioni del 1969 e del 1971
Art. 8
[1]L'Articolo 6 del Convenzione sul Fondo del 1971 viene emendata come segue:
[2]1 Al paragrafo 1 vengono cancellati il numero del paragrafo e le parole "o l'indennizzo di cui all'Articolo 5".
[3]2 Il paragrafo 2 viene cancellato.
Testo vigente dal 18 giugno 1999
