Art. 3
[1]l'Articolo II della Convenzione sul Fondo del 1971 viene sostituito dal testo seguente:
[2]Il paragrafo 1 viene sostituito dal testo seguente:
[3]"1 Viene istituito un fondo internazionale di risarcimento per danni dovuti ad inquinamento, chiamato "Fondo Internazionale di Risarcimento per i Danni dovuti ad Inquinamento da Idrocarburi del 1992" qui di seguito denominato "il Fondo", con i seguenti obiettivi:
[4](a) fornire un risarcimento per i danni dovuti ad inquinamento, nella misura in cui la protezione accordata dalla Convenzione sulla Responsabilita' del 1992 e' inadeguata;
[5](b) dare effetto ai relativi obiettivi, enunciati nella presente Convenzione."
Testo vigente dal 18 giugno 1999
