[1]l'Articolo II della Convenzione sul Fondo del 1971 viene sostituito dal testo seguente:

[2]Il paragrafo 1 viene sostituito dal testo seguente:

[3]"1 Viene istituito un fondo internazionale di risarcimento per danni dovuti ad inquinamento, chiamato "Fondo Internazionale di Risarcimento per i Danni dovuti ad Inquinamento da Idrocarburi del 1992" qui di seguito denominato "il Fondo", con i seguenti obiettivi:

[4](a) fornire un risarcimento per i danni dovuti ad inquinamento, nella misura in cui la protezione accordata dalla Convenzione sulla Responsabilita' del 1992 e' inadeguata;

[5](b) dare effetto ai relativi obiettivi, enunciati nella presente Convenzione."

Testo vigente dal 18 giugno 1999

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urn:nir:stato:legge:1999-05-27;177~art3 · fonte su Normattiva