Art. 11
[1]L'Articolo 9 della Convenzione sul Fondo del 1971 viene emendato come segue:
[2]1. Il paragrafo 1 viene sostituito dal testo seguente:
[3]"1 Per quanto riguarda gli importi per il risarcimento dei danni dovuti ad inquinamento corrisposto dal Fondo in base all'Articolo 4, paragrafo 1, della presente Convenzione, il Fondo acquistera' per surroga i diritti di cui la persona in tal modo risarcita puo' godere ai sensi della Convenzione sulla Responsabilita' del 1992 nei confronti del proprietario o del suo garante."
[4]2 Al paragrafo 2 le parole "o indennizzo" vengono cancellate.
Testo vigente dal 18 giugno 1999
