Art. 26
[1]Dopo l'Articolo 36 della Convenzione sul Fondo del 1971 vengono inseriti quattro nuovi articoli come segue:
[2]"Articolo 36 bis
[3]Nel periodo compreso fra la data di entrata in vigore della presente Convenzione e la data in cui avranno effetto le denunce previste all'Articolo 31 del Protocollo del 1992 di emendamento alla Convenzione sul Fondo del 1971, qui di seguito denominato periodo transitorio, si applicheranno le seguenti disposizioni transitorie:
- a)Nell'applicazione del paragrafo 1(a) dell'Articolo 2 della presente Convenzione, il riferimento alla Convenzione sulla Responsabilita' dei 1992 comprendera' il riferimento alla Convenzione Internazionale sulla Responsabilita' Civile per Danni dovuti ad Inquinamento da Idrocarburi del 1969, nella sua versione originale, ovvero con gli emendamenti di cui al relativo Protocollo del 1976 (nel presente Articolo, "la Convenzione sulla Responsabilita' del 1969"), come pure il riferimento alla Convenzione sul Fondo del 1971.
[4](b) Nel caso in cui un incidente abbia provocato danni dovuti ad inquinamento che rientrano nell'ambito della presente Convenzione, il Fondo risarcira' ogni soggetto colpito da danni dovuti ad inquinamento solo se, e nella misura in cui, tali soggetti non abbiano potuto ricevere pieno ed adeguato risarcimento per il danno, come previsto dalla Convenzione sulla Responsabilita' del 1969, dalla Convenzione sul Fondo del 1971 e dalla Convenzione sulla Responsabilita' del 1992; tuttavia, per quanto riguarda i danni dovuti ad inquinamento che rientrano nell'ambito della presente Convenzione e relativi ad una Parte alla presente Convenzione, ma non alla Convenzione sul Fondo del 1971, il Fondo risarcisce ogni soggetto colpito da danni dovuti ad inquinamento solo se, e nella misura in cui, tali soggetti non avrebbero potuto ricevere pieno ed adeguato risarcimento qualora lo Stato fosse stato parte a ciascuna delle Convenzioni sopra menzionate.
[5](c) Nell'applicazione dell'Articolo 4 della presente Convenzione, l'importo da prendere in considerazione per stabilire l'importo aggregato del risarcimento che il Fondo dovra' corrispondere comprendera' anche l'eventuale importo del risarcimento effettivamente versato in base alla Convenzione sulla Responsabilita' del 1969, e quello del risarcimento effettivamente versato o considerato come versato in base della Convenzione sul Fondo del 1971.
[6](d) Il paragrafo 1 dell'Articolo 9 della presente Convenzione si applichera' altresi' ai diritti di cui alla Convenzione sulla Responsabilita' del 1969.
[7]Articolo 36 ter
[8]1 Fermo restando il paragrafo 4 del presente articolo, l'importo aggregato dei contributi annui erogabili relativamente agli idrocarburi che danno luogo a contributi ricevuti da un singolo Stato Contraente in un anno solare non sara' superiore al 27,5% dell'importo totale dei contributi annui relativi a quell'anno solare, in conformita' con il Protocollo del 1992 di emendamento alla Convenzione sul Fondo del 1971.
[9]2 Se, applicando delle disposizioni dei paragrafi 2 e 3 dell'Articolo 12, risultera' che l'importo aggregato dei contributi erogabili da parte dei contribuenti in un singolo Stato Contraente relativamente ad un certo anno solare e' superiore al 27,5% del totale dei contributi annui, i contributi erogabili da parte di tutti i contribuenti in quello Stato saranno ridotti pro rata, in modo tale che i contributi aggregati corrispondano al 27,5% del totale dei contributi annui versati al Fondo relativamente a quell'anno.
[10]3 Nel caso in cui i contributi erogabili da parte di soggetti in un determinato Stato Contraente vengano ridotti in base al paragrafo 2 del presenti Articolo, i contributi erogabili da parte di soggetti in tutti gli altri Stati Contraenti saranno aumentati pro rata, al fine di garantire che l'importo totale dei contributi erogabili da parte di tutti i soggetti che partecipano al Fondo nell'anno solare in questione sia pari all'importo totale dei contributi fissato dall'Assemblea.
[11]4 Le disposizioni di cui ai paragrafi da 1 a 3 del presente Articolo saranno valide fino a quando la quantita' totale di idrocarburi che danno luogo a contributi ricevuti da tutti gli Stati Contraenti in un anno solare sara' pari a 750 milioni di tonnellate, ovvero fino a quando sara' trascorso un periodo di cinque anni dalla data di entrata in vigore di detto Protocollo del 1992, se anteriore.
[12]Articolo 36 quater
[13]Ferme restando le disposizioni della presente Convenzione, le disposizioni seguenti si applicheranno all'amministrazione del Fondo nel periodo in cui saranno in vigore sia la Convenzione sul Fondo del 1971 che la presente Convenzione:
[14](a) Il Segretariato del Fondo, istituito con la Convenzione sul Fondo del 1971 (qui di seguito denominato "il Fondo del 1971"), ed il suo Direttore, potranno anche fungere da Segretariato e Direttore del Fondo.
[15](b) Nel caso in cui, in conformita' con il punto (a), il Segretariato ed il Direttore del Fondo del 1971 svolgeranno anche le funzioni di Segretariato e Direttore del Fondo, in caso di conflitto di interessi fra il Fondo del 1971 ed il Fondo, il Fondo sara' rappresentato dal presidente dell'Assemblea del Fondo.
[16](c) Il Direttore ed il personale e gli esperti da lui nominati e che espleteranno le proprie mansioni ai sensi della presente Convenzione e della Convenzione sul Fondo del 1971, non violeranno le disposizioni dell'Articolo 30 della presente Convenzione, nella misura in cui assolveranno i loro doveri in conformita' con il presente Articolo.
[17](d) L'Assemblea del Fondo cerchera' di non adottare decisioni incompatibili con quelle adottate dall'Assemblea del Fondo del 1971. Nel caso in cui dovessero insorgere divergenze di opinione su questioni amministrative comuni, l'Assemblea del Fondo cerchera' di pervenire ad un accordo con l'Assemblea del Fondo del 1971, in uno spirito di reciproca collaborazione e tenendo presenti gli obiettivi comuni delle due organizzazioni.
[18](e) Il Fondo potra' succedere nei diritti, doveri e beni del Fondo del 1971, qualora l'Assemblea del Fondo del 1971 decida in tal senso, in conformita' con l'Articolo 44, paragrafo 2, della Convenzione del Fondo del 1971.
[19](f) Il Fondo rimborsera' al Fondo del 1971 tutti i costi e le spese per servizi: amministrativi svolti dal Fondo del 1971 per conto del Fondo.
[20]Articolo 36 quinquies
[21]Clausole finali
[22]Le clausole finali della presente Convenzione saranno gli articoli da 28 a 39 del Protocollo del 1992 di emendamento alla Convenzione sul Fondo dei 1971. Nella presente Convenzione, i riferimenti agli Stati Contraenti saranno interpretati come riferimenti agli Stati Contraenti di quel Protocollo."
Testo vigente dal 18 giugno 1999
