Art. 6
[1]L'Articolo 4 della Convenzione sul Fondo dei 1971 viene emendato come segue:
[2]1 Al paragrafo 1, i cinque riferimenti alla "Convenzione sulla Responsabilita'" vengono sostituiti da riferimenti alla "Convenzione sulla Responsabilita' del 1992".
- 2)Il paragrafo 3 viene sostituito con il testo seguente:
[3]"3 Qualora il Fondo dimostri che il danno dovuto ad inquinamento e' conseguenza in tutto o in parte di un atto o omissione perpetrati, con l'intento di provocare il danno dalla persona che ha subito il danno, ovvero di negligenza di tale persona, il Fondo puo' essere esentato in tutto o in parte dall'obbligo di versare il risarcimento a tale persona. Il Fondo, in ogni caso, sara' esentato nella misura in cui il proprietario della nave puo' essere stato esentato ai sensi dell'Articolo III, paragrafo 3, della Convenzione sulla Responsabilita'. Tuttavia, l'esonero del Fondo non si applichera' alle misure preventive."
[4]3 Il paragrafo 4 viene sostituito dal testo seguente:
[5]"4(a) Tranne nei casi in cui diversamente previsto ai punti (b) e (c) del presente paragrafo, l'importo aggregato del risarcimento che il Fondo e' autorizzato a corrispondere per ogni incidente ai sensi del presente Articolo sara' tale per cui la somma totale di quell'importo e l'importo del risarcimento effettivamente corrisposto in base alla Convenzione sulla Responsabilita' del 1992 per danni dovuti ad inquinamento, e che rientrano nell'ambito dell'applicazione della presente Convenzione, come definito dell'Articolo 3, non sia superiore ai 135 milioni di unita' di conto.
[6](b) Tranne nei casi in cui diversamente previsto al punto (c), l'importo aggregato del risarcimento che il Fondo e' autorizzato a corrispondere ai sensi del presente Articolo per i danni dovuti ad inquinamento provocati da un fenomeno naturale di natura eccezionale, inevitabile ed irresistibile, non sara' superiore ai 135 milioni di unita' di conto.
[7](c) L'importo massimo del risarcimento di cui ai punti (a) e (b) sara' pari a 200 milioni di unita' di conto per ogni incidente verificatosi in un periodo in cui ci siano tre Parti alla presente Convenzione per le quali la quantita' combinata di idrocarburi che danno luogo a contributi ricevuta da soggetti nei territori di tali Parti, durante l'anno solare precedente, era pari a o superiore ai 600 milioni di tonnellate.
[8](d) Eventuali interessi maturati sul fondo istituito in conformita' con l'Articolo V, paragrafo 3, della Convenzione sulla Responsabilita' del 1992 non saranno presi in considerazione per il computo dell'importo massimo di risarcimento che il Fondo e' autorizzato a corrispondere ai sensi del Presente Articolo.
[9](e) Gli importi di cui al presente Articolo saranno convertiti in valuta nazionale sulla base del valore di tale valuta con riferimento al Diritto Speciale di Prelievo relativo alla data della decisione dell'Assemblea del Fondo sulla prima data di versamento dei risarcimento."
[10]4 Il paragrafo 5 viene sostituito dal testo seguente:
[11]"5 Nei casi in cui l'importo delle istanze nei confronti del Fondo superi l'importo aggregato del risarcimento che puo' essere corrisposto ai sensi del paragrafo 4, l'importo disponibile sara' ripartito in modo tale che la proporzione fra ogni istanza e l'importo del risarcimento effettivamente ottenuto dal richiedente in base alla presente Convenzione sia uguale per tutti i richiedenti." 5 Il paragrafo 6 viene sostituito dal testo seguente:
[12]"6 L'Assemblea del Fondo puo' decidere che, in casi eccezionali, il risarcimento di cui alla presente Convenzione possa essere corrisposto anche se il proprietario della nave non aveva istituito il fondo di cui all'Articolo V, paragrafo 3, della Convenzione sulla Responsabilita' del 1992. In tal caso si applichera' pertanto il Paragrafo 4 (e) del presente Articolo."
Testo vigente dal 18 giugno 1999
