Parte Contraente assicurera', nell'ambito delle sue leggi e regolamenti, il libero trasferimento degli investimenti, dei profitti da essi derivanti, cosi' come della liquidazione parziale o totale dell'investimento. Inoltre i redditi dei cittadini di una delle Parti Contraenti, derivanti dal loro lavoro e dai loro servizi prestati in connessione ad un investimento nel territorio dell'altra Parte Contraente, saranno liberamente trasferibili nel paese dell'investitore dopo il pagamento delle imposte e la deduzione delle spese di mantenimento effettuate in loco secondo le leggi e regolamenti di tale Parte Contraente.
Testo vigente dal 12 luglio 1990
