caso in cui una Parte Contraente abbia concesso qualsiasi garanzia contro rischi non commerciali in relazione ad un investimento da parte di un suo investitore nel territorio dell'altra Parte Contraente ed abbia effettuato pagamenti a tale investitore sulla base della garanzia, l'altra Parte Contraente riconoscera' il trasferimento dei diritti di tali investitori alla prima Parte Contraente e la surroga della prima Parte Contraente non eccedera' i diritti originari di tali investitori. Per quanto riguarda il trasferimento delle somme dovute alla Parte Contraente a seguito di tale surroga si applicheranno rispettivamente gli articoli 4, 5 e 6. Cio' non implica necessariamente, tuttavia, un riconoscimento verso l'altra Parte Contraente del merito di ciascun caso o dell'ammontare delle pretese che ne derivano.

Testo vigente dal 12 luglio 1990

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urn:nir:stato:legge:1990-06-23;178~accordo-art7 · fonte su Normattiva