trasferimenti di cui agli art. 4, 5, 6 e 7 saranno effettuati senza indebito ritardo nel rispetto delle rispettive leggi e regolamenti e in accordo con gli impegni verso il Fondo Monetario Internazionale dopo l'assolvimento degli obblighi fiscali. Tali trasferimenti saranno effettuati in valuta liberamente convertibile al tasso di cambio ufficiale nel giorno in cui il trasferimento viene effettuato.

Testo vigente dal 12 luglio 1990

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1990-06-23;178~accordo-art8 · fonte su Normattiva