trasferimenti di cui agli art. 4, 5, 6 e 7 saranno effettuati senza indebito ritardo nel rispetto delle rispettive leggi e regolamenti e in accordo con gli impegni verso il Fondo Monetario Internazionale dopo l'assolvimento degli obblighi fiscali. Tali trasferimenti saranno effettuati in valuta liberamente convertibile al tasso di cambio ufficiale nel giorno in cui il trasferimento viene effettuato.
Testo vigente dal 12 luglio 1990
