1. Ogni controversia o divergenza, comprese quelle sull'ammontare del risarcimento per esproprio, nazionalizzazione o misure analoghe, fra una Parte Contraente ed un investitore dell'altra Parte Contraente relativa ad un investimento di tale investitore nel territorio dell'altra Parte Contraente, sara' composta amichevolmente attraverso negoziati. 2. Qualora tali controversie o divergenze non possano essere composte in conformita' alle disposizioni di cui al paragrafo (1) del presente Articolo entro sei mesi dalla data di richiesta della composizione, l'investitore interessato potra' sottoporre la controversia: (a) al Tribunale della Parte Contraente competente, per la decisione; ovvero (b) a Conciliazione o Arbitrato per mezzo del Centro Internazionale per la Composizione delle Controversie sugli Investimenti istituito con la Convenzione sulla Composizione delle Controversie sugli Investimenti fra Stati e Cittadini di altri Stati conclusa a Washington il 18 marzo 1965. 3. Nessuna delle due Parti Contraenti potra' trattare attraverso i canali diplomatici alcuna questione rinviata all'arbitrato sino a quando le procedure non siano state portate a termine e una delle Parti Contraenti abbia omesso di attenersi o di ottemperare al lodo pronunciato dal Centro Internazionale per la Composizione delle Controversie.
Testo vigente dal 12 luglio 1990
