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[1]Per stabilire l'origine dei prodotti importati ciascuna delle Alte Parti contraenti potra' esigere la presentazione di un certificato di origine attestante che l'articolo importato e' di produzione o di fabbricazione nazionale, o che esso deve essere considerato come tale in vista della trasformazione ch'esso ha subito nel paese donde proviene.

[2]I certificati d'origine saranno rilasciati, sia dalle Camere di commercio e industria del Paese in cui risiede l'esportatore, sia da ogni altro organo o ente che il Paese destinatario abbia graditi, sia dall'Ufficio della dogana di spedizione, all'interno o alla frontiera. Essi saranno o no vidimati dall'autorita' consolare a seconda delle disposizioni in qualsiasi momento vigenti nel Paese importatore. Qualora tale visto sia richiesto, la spesa inerente dovra' essere per quanto possibile ridotta, in modo da non ostacolare il commercio fra i due Paesi. Vigera' in ogni caso al riguardo il principio di reciprocita'.

[3]I pacchi postali saranno dispensati in ogni caso da certificato d'origine.

Testo in vigore dal 30 agosto 1928 al 9 maggio 2025

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1928-06-21;1834~art11 · fonte del testo