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Nessun diritto interno riscosso per conto dello Stato, di autorita' locali, o di Corporazioni, il quale gravi o possa gravare in avvenire sulla produzione, la fabbricazione, la vendita e il consumo di un prodotto qualsiasi nel territorio di una della Alte Parti contraenti, sara' per alcuna ragione piu' elevato o piu' oneroso per i prodotti originari o di provenienza dal territorio dell'altra, di quel che non sia per i prodotti similari indigeni, o, in mancanza di questi, per i prodotti della nazione piu' favorita.
Testo in vigore dal 30 agosto 1928 al 9 maggio 2025
