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[1]I commercianti e i fabbricanti e gli altri produttori di uno dei due Paesi potranno nei territori dell'altro, tanto in persona, quanto per mezzo di viaggiatori di commercio, fare acquisti e raccogliere ordinazioni, con o senza campioni; e questi commercianti, fabbricanti e loro viaggiatori di commercio godranno del trattamento dei nazionali o di quello della nazione piu' favorita in materia di imposte e di facilitazioni, quando, in tal modo, essi faranno acquisti o raccoglieranno ordinazioni.

[2]Essi saranno muniti di una carta di legittimazione conforme al modello allegato al presente trattato e da rilasciarsi da una autorita' a tal uopo designata rispettivamente da ciascuna delle Parti.

[3]Gli oggetti importati come campioni ai fini suaccennati saranno, in ognuno dei due Paesi, ammessi temporaneamente in franchigia di dazio, conformemente ai regolamenti ed alle formalita' doganali stabilite per assicurarne la riesportazione o il pagamento dei diritti fissati, qualora non fossero riesportati nel termine contemplato dalla legge.

[4]I contrassegni, timbri e suggelli apposti su detti campioni dalle autorita' doganali di una delle Parti contraenti, a scopo di identificazione, saranno riconosciuti sufficienti dalle autorita' dell'altra Parte. Pero' se i campioni mancassero al loro arrivo dei suindicati contrassegni di identificazione o se questi contrassegni non apparissero sufficienti all'Amministrazione interessata, questa potra' applicare ai detti campioni un contrassegno supplementare, qualora cio' fosse ritenuto necessario, senza danneggiare i campioni e gratuitamente.

[5]Il privilegio dell'ammissione temporanea in franchigia non potra' essere esteso agli oggetti che per il loro numero o il loro valore non possono essere considerati come campioni, e che per la loro natura non potrebbero essere comunque identificati al momento della riesportazione. La soluzione della questione di sapere se i campioni sono tali da poter essere ammessi in franchigia spetta in ogni modo alle autorita' competenti del Paese nel quale la introduzione ha luogo.

Testo in vigore dal 30 agosto 1928 al 9 maggio 2025

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urn:nir:stato:legge:1928-06-21;1834~art6 · fonte del testo