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[1]I prodotti naturali o fabbricati di uno dei due Paesi sieno essi trasportati da navi delle due Parti contraenti o da navi di qualsiasi altra nazionalita', saranno trattati, all'importazione nell'altro, alla parita' con quelli della nazione piu' favorita, tanto per cio' che riguarda la misura dei dazi e di ogni altra tassa o diritto, qualunque sia il titolo, quanto per cio' che riguarda le formalita' doganali.
[2]All'esportazione verso l'Italia non saranno riscossi in Guatemala e all'esportazione verso il Guatemala non saranno riscossi in Italia dazi di uscita e tasse o diritti d'altro genere diversi o piu' elevati di quelli riscossi alla esportazione dei medesimi prodotti verso il paese per tale rispetto piu' favorito.
[3]Le merci d'ogni specie, in transito attraverso il territorio delle due Alte Parti contraenti, saranno reciprocamente esenti da qualsiasi diritto di transito, sia ch'esse transitino direttamente, sia che durante il transito debbano essere trasbordate o scaricate, depositate e ricaricate. Esse non potranno in ogni caso essere per qualsiasi motivo sottoposte ad un trattamento meno favorevole di quello consentito per le merci in transito provenienti da qualsiasi terzo Stato.
Testo in vigore dal 30 agosto 1928 al 9 maggio 2025
