1. Ogni Stato puo', al momento della firma o al momento del deposito del suo strumento di ratifica, d'accettazione, d'approvazione o d'adesione, designare il o i territori ai quali si applichera' la presente Convenzione. 2. Ogni Stato puo', al momento del deposito del suo strumento di ratifica, d'accettazione, d'approvazione o d'adesione o in seguito in qualsiasi altro momento, estendere l'applicazione della presente Convenzione, attraverso una dichiarazione indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa, a ogni altro territorio designato nella dichiarazione e di cui lo Stato stesso assicura le relazioni internazionali o per il quale esso e' abilitato a stipulare. 3. Ogni dichiarazione fatta in virtu' del paragrafo precedente potra' essere ritirata, per quel che concerne il territorio designato in questa dichiarazione. Il ritiro avra' effetto sei mesi dopo la data di ricezione della dichiarazione di ritiro da parte del Segretario Generale del Consiglio di Europa.

Testo vigente dal 23 aprile 1977

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urn:nir:stato:legge:1977-03-12;140~art17 · fonte su Normattiva