Art. 14 (Convenzione)
1. Ciascuno Stato contraente. puo', all'atto della firma, o del de. posito del suo strumento di ratifica, eli accettazione o di adesione, designare il territorio o i territori ai quali verra' applicata la presente Convenzione. 2. Ciascuno Stato contraente puo', all'atto del deposito del suo strumento di ratifica, di accettazione o di adesione, o in qualunque altro momento successivo, estendere l'applicazione della presente Convenzione, mediante una dichiarazione inviata al Segretario generale del Consiglio d'Europa, a qualunque altro territorio designato nella di- chiarazione e di cui assicura le relazioni internazionali o per il quale e' abilitato a stipulare. 3. Qualunque dichiarazione fatta in virtu' del precedente paragrafo potra' essere ritirata, per quanto concerne qualunque territorio designato in tale dichiarazione, alle condizioni previste dall'articolo 16 della presente Convenzione.
Testo vigente dal 16 giugno 1981
