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[1](1) Le deliberazioni del Comitato dei delegati degli Stati, prese nei riguardi delle questioni previste all'art. 20, saranno eseguite senza indugio dalle direzioni di esercizio degli Stati e della Compagnia dopo la revisione prevista all'art. 22 alinea 2, e, in mancanza di obiezioni, entro il termine di due settimane.
[2](2) Le deliberazioni concernenti le questioni previste all'art. 21 saranno valide per gli Stati che le avranno adottate, sia col voto dato dai loro delegati preventivamente autorizzati, sia a seguito di un'approvazione che sara' da darsi entro il termine di tre settimane, ed esse saranno eseguite dalle direzioni di esercizio interessate in quanto tali deliberazioni potranno essere applicate.
[3]Allegato agli articoli dal 18 al 23.
[4](1) L'obbligo della Repubblica austriaca, come deriva dal trattato di San Germano, di conservare sulle linee il regime delle tariffe, esistente prima della guerra per i traffici dei porti dell'Adriatico e del Mar Nero, relativamente alla loro concorrenza con i porti del Mar del Nord, non e' modificato.
[5](2) Non e' il caso di esigere che le riduzioni previste all'art. 21 siano applicate in misura eguale per tutte le reti.
[6](3) Il cumulo delle distanze deve essere inteso nel senso che per il percorso relativo ad ogni rete e' ammessa l'applicazione della base tariffaria chilometrica portata dalla tariffa della detta rete in corrispondenza con il percorso totale.
[7](4) L'ordine del giorno per le deliberazioni del Comitato di amministrazione deve essere in possesso dei delegati tempestivamente, ma in ogni modo almeno una settimana prima della riunione del Comitato.
[8](5) I delegati degli Stati potranno essere accompagnati da esperti nei servizi tariffari e commerciali della competente Amministrazione dello Stato.
[9](6) Se la Compagnia esercita una rete direttamente, essa ha il diritto di accordare agevolazioni di viaggio per i passeggeri e riduzioni sui prezzi di trasporto e sulle tasse accessorie per alcune categorie di merci, e per certe relazioni di traffico, senza pregiudizio del diritto del relativo Stato per quanto concerne l'approvazione delle tariffe.
[10]Le riduzioni dei prezzi di trasporto e delle tasse accessorie saranno notificate al momento della loro pubblicazione al Governo del relativo Stato. Se il Governo lo domanda, esse saranno sospese immediatamente tenendo conto dei termini legali di pubblicazione.
Testo in vigore dal 30 novembre 1926 al 9 maggio 2025
