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[1](1) Il presente accordo produce novazione dei diritti dei portatori di obbligazioni di priorita' e di tagliandi delle obbligazioni della Compagnia. I portatori di queste obbligazioni e di questi tagliandi non possono pretendere alcunche' oltre i diritti che loro sono riconosciuti in virtu' del presente accordo.
[2](2) Il presente accordo avra' gli effetti di un accomodamento coattivo e di un concordato omologato; esso sara' quindi obbligatorio per tutti i creditori iscritti o non al bilancio, verificati o non verificati, ed anche per i creditori domiciliati fuori dei territori traversati dalle reti della Compagnia. L'ipoteca iscritta sulla rete non sara' valida che per le somme fissate dal presente accordo, alle condizioni previste dall'art. 43.
[3](3) La totalita' degli obbligazionisti sara' rappresentata dagli amministratori che fanno parte del Consiglio di amministrazione della Compagnia in conformita' dell'art. 5, alinea 1-b).
[4]Questi rappresentanti formano la rappresentanza esclusiva dei portatori di obbligazioni, ed essi soltanto hanno veste per far valere i diritti dei portatori di obbligazioni nei riguardi degli Stati contraenti e della Compagnia. Per conseguenza i portatori di obbligazioni non possono far valere individualmente i loro diritti nelle questioni che concernono i diritti comuni dei portatori di obbligazioni.
Testo in vigore dal 30 novembre 1926 al 9 maggio 2025
