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[1](1) Il presente accordo produce novazione dei diritti dei portatori di obbligazioni di priorita' e di tagliandi delle obbligazioni della Compagnia. I portatori di queste obbligazioni e di questi tagliandi non possono pretendere alcunche' oltre i diritti che loro sono riconosciuti in virtu' del presente accordo.

[2](2) Il presente accordo avra' gli effetti di un accomodamento coattivo e di un concordato omologato; esso sara' quindi obbligatorio per tutti i creditori iscritti o non al bilancio, verificati o non verificati, ed anche per i creditori domiciliati fuori dei territori traversati dalle reti della Compagnia. L'ipoteca iscritta sulla rete non sara' valida che per le somme fissate dal presente accordo, alle condizioni previste dall'art. 43.

[3](3) La totalita' degli obbligazionisti sara' rappresentata dagli amministratori che fanno parte del Consiglio di amministrazione della Compagnia in conformita' dell'art. 5, alinea 1-b).

[4]Questi rappresentanti formano la rappresentanza esclusiva dei portatori di obbligazioni, ed essi soltanto hanno veste per far valere i diritti dei portatori di obbligazioni nei riguardi degli Stati contraenti e della Compagnia. Per conseguenza i portatori di obbligazioni non possono far valere individualmente i loro diritti nelle questioni che concernono i diritti comuni dei portatori di obbligazioni.

Testo in vigore dal 30 novembre 1926 al 9 maggio 2025

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Richiamate nel testo

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urn:nir:stato:legge:1926-07-15;1867~accordo-art30 · fonte del testo