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[1](1) Le controversie relative all'interpretazione od all'esecuzione del presente accordo saranno risolte da arbitri. L'attore ed il convenuto sceglieranno un arbitro per ciascuno. Se i portatori di obbligazioni sono attori o convenuti la scelta di un arbitro e' fatta dalla rappresentanza degli obbligazionisti (art. 30). Se vi sono piu' attori o piu' convenuti essi dovranno mettersi d'accordo per un arbitro per tutti gli attori e per un arbitro per tutti i convenuti. Gli arbitri cosi' scelti nominano a loro volta un Presidente. Se gli attori od i convenuti non si metteno d'accordo per un arbitro ovvero se gli arbitri non si mettono d'accordo per un Presidente, il Presidente della Societa' delle Nazioni nomina l'arbitro od il Presidente. Il Presidente del Tribunale arbitrale fissa la sede del Tribunale arbitrale e la procedura da seguire.

[2](2) Le decisioni del Tribunale arbitrale non sono soggette a ricorso.

[3](3) Questo Tribunale arbitrale e' anche competente per risolvere tutte le controversie sulle quali e' chiamato a giudicare il Tribunale arbitrale previsto al paragrafo 60 dell'atto di concessione del 28 settembre 1858 e quindi esso sostituisce questo Tribunale.

Testo in vigore dal 30 novembre 1926 al 9 maggio 2025

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urn:nir:stato:legge:1926-07-15;1867~accordo-art50 · fonte del testo