Le richieste di assistenza giudiziaria e gli atti connessi saranno redatti nella lingua della Parte richiedente ed accompagnati da traduzione autenticata nella lingua della Parte richiesta.

Testo vigente dal 27 maggio 1989

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1989-05-08;188~art10 · fonte su Normattiva