Le richieste di assistenza giudiziaria e gli atti connessi saranno redatti nella lingua della Parte richiedente ed accompagnati da traduzione autenticata nella lingua della Parte richiesta.
Testo vigente dal 27 maggio 1989
Le richieste di assistenza giudiziaria e gli atti connessi saranno redatti nella lingua della Parte richiedente ed accompagnati da traduzione autenticata nella lingua della Parte richiesta.
Testo vigente dal 27 maggio 1989
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.
urn:nir:stato:legge:1989-05-08;188~art10 · fonte su Normattiva