Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica democratica tedesca sull'assistenza giudiziaria in materia civile e sullo scambio di atti di stato civile, firmato a Berlino il 10 luglio 1984, con scambio di note effettuato in pari data
Art. 9 — Richieste di assistenza giudiziaria
- 1)La domanda di assistenza deve indicare:
- a)l'autorita' giudiziaria che formula la richiesta e, ove possibile, quella alla quale e' rivolta;
- b)il procedimento al quale essa si riferisce;
- c)l'identita' delle parti e degli altri soggetti, la loro posizione processuale, la loro cittadinanza, la loro professione o attivita', il luogo di residenza o di domicilio;
- d)il nome e indirizzo dei rappresentanti legali;
- e)l'oggetto della richiesta, gli atti da compiere.
- 2)La domanda e i documenti allegati devono essere datati, firmati e muniti di sigillo dell'autorita' giudiziaria. Non e' necessaria alcuna legalizzazione.
Testo vigente dal 27 maggio 1989
