Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica democratica tedesca sull'assistenza giudiziaria in materia civile e sullo scambio di atti di stato civile, firmato a Berlino il 10 luglio 1984, con scambio di note effettuato in pari data
Art. 21 — Modalità delle comunicazioni
- 1)La domanda di assistenza per l'ottenimento degli alimenti e' trasmessa dall'organo competente della Parte richiedente all'organo competente della Parte richiesta.
- 2)Organo competente e' per la Repubblica Italiana il Ministero dell'Interno, per la Repubblica Democratica Tedesca il Ministero della Giustizia.
Testo vigente dal 27 maggio 1989
