• 1)La domanda di assistenza per l'ottenimento degli alimenti e' trasmessa dall'organo competente della Parte richiedente all'organo competente della Parte richiesta.
  • 2)Organo competente e' per la Repubblica Italiana il Ministero dell'Interno, per la Repubblica Democratica Tedesca il Ministero della Giustizia.

Testo vigente dal 27 maggio 1989

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urn:nir:stato:legge:1989-05-08;188~art21 · fonte su Normattiva