[1]In eccezione al disposto dell'art. 1 il Governo di San Marino si riserva di concedere licenze per l'impianto ed uso nel suo territorio di stazioni destinate alla ricezione delle radiodiffusioni (broadcasting).

[2]Oltre alla tassa governativa di licenza, i titolari delle stazioni di cui sopra potranno essere tenuti a pagare all'ente che gestira' la stazione radiotelefonica trasmittente l'abbonamento al servizio di radioaudizione circolare in base a tariffe da sottoporsi all'approvazione del Governo di San Marino.

[3]L'obbligo del pagamento della tassa di licenza e dell'abbonamento alle radioaudizioni potra' pure essere esteso ai commercianti del territorio di San Marino che si occupano della vendita di apparecchi radioelettrici atti o adattabili alla ricezione.

Testo vigente dal 7 settembre 1928

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urn:nir:stato:legge:1928-06-21;1962~art3 · fonte del testo