Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 19 settembre 1928 al 9 maggio 2025. Leggi il testo vigente →

[1]ALLIGATO N. 4.

[2]Accordo per la sistemazione dei crediti dipendenti dai contratti di assicurazione sulla vita rescissi ai sensi dell'alligato alla Sezione V, Parte X, del Trattato di Versaglia.

[3]Art. 1.

[4]Saranno effettuati per mezzo degli Uffici di verifica e compensazione italiano e germanico, con imputazione al conto 297, i trasferimenti delle attivita' inerenti ai contratti di assicurazione sulla vita in corso al 10 gennaio 1920 stipulati da cittadini italiani, i quali il 10 gennaio 1920 gia' possedevano la cittadinanza italiana, con compagnie germaniche e rescissi in base al paragrafo 12 dell'alligato alla Sezione V, Parte X, del Trattato di Versaglia.

[5]Non rientrano nella sistemazione di cui al precedente comma i contratti mantenuti in vigore fra i contraenti, con continuato pagamento di premio, dopo il 10 gennaio 1920 e quelli regolati da Convenzioni speciali, stipulate fra le societa' germaniche ed il Governo svizzero.

Testo in vigore dal 19 settembre 1928 al 9 maggio 2025

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

urn:nir:stato:legge:1928-06-21;1965~alligato-n-4-art1 · fonte del testo