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[1]ALLIGATO N. 4.
[2]Accordo per la sistemazione dei crediti dipendenti dai contratti di assicurazione sulla vita rescissi ai sensi dell'alligato alla Sezione V, Parte X, del Trattato di Versaglia.
[3]Art. 1.
[4]Saranno effettuati per mezzo degli Uffici di verifica e compensazione italiano e germanico, con imputazione al conto 297, i trasferimenti delle attivita' inerenti ai contratti di assicurazione sulla vita in corso al 10 gennaio 1920 stipulati da cittadini italiani, i quali il 10 gennaio 1920 gia' possedevano la cittadinanza italiana, con compagnie germaniche e rescissi in base al paragrafo 12 dell'alligato alla Sezione V, Parte X, del Trattato di Versaglia.
[5]Non rientrano nella sistemazione di cui al precedente comma i contratti mantenuti in vigore fra i contraenti, con continuato pagamento di premio, dopo il 10 gennaio 1920 e quelli regolati da Convenzioni speciali, stipulate fra le societa' germaniche ed il Governo svizzero.
Testo in vigore dal 19 settembre 1928 al 9 maggio 2025
