Provvedimento abrogato dalla l. 7 aprile 2025, n. 56.
Abrogato dal 9 maggio 2025
Provvedimento abrogato dalla l. 7 aprile 2025, n. 56.
Abrogato dal 9 maggio 2025
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Gli articoli che questa norma nomina.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1928
Confronto con la versione in vigore dal 19 settembre 1928 al 9 maggio 2025. 119 parole tolte, 14 parole aggiunte in 2 capoversi.
tolto: L'Ufficio di verifica e compensazione germanico trasmettera' immediatamente, per il competente esame, all'Ufficio di verifica e compensazione italiano i documenti e le comunicazioni ricevute a norma dell'articolo precedente.
tolto: Quando l'Ufficio italiano abbia riconosciuto l'esattezza della liquidazione, ne dara' avviso immediato all'Ufficio germanico e questo, entro 15 giorni dal ricevuto avviso, accreditera' all'Ufficio italiano di verifica e compensazione, per conto dei singoli assicurati, con le norme dell'art. 5, oltre l'importo delle riserve matematiche al 1° gennaio 1920, l'ammontare dei premi riscossi dalle compagnie dopo la data stessa, nonche' i relativi interessi al saggio del 3 per cento rispettivamente calcolati dal 1° gennaio 1920, e dalle date di esazione delle rate di premio successivamente incassate fino al giorno dell'operazione di accreditamento.aggiunto: Alligato n. 4-art. 4 PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 7 APRILE 2025, N. 56
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1928-06-21;1965~alligato-n-4-art4 · fonte del testo