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[1]L'Ufficio di verifica e compensazione germanico trasmettera' immediatamente, per il competente esame, all'Ufficio di verifica e compensazione italiano i documenti e le comunicazioni ricevute a norma dell'articolo precedente.

[2]Quando l'Ufficio italiano abbia riconosciuto l'esattezza della liquidazione, ne dara' avviso immediato all'Ufficio germanico e questo, entro 15 giorni dal ricevuto avviso, accreditera' all'Ufficio italiano di verifica e compensazione, per conto dei singoli assicurati, con le norme dell'art. 5, oltre l'importo delle riserve matematiche al 1° gennaio 1920, l'ammontare dei premi riscossi dalle compagnie dopo la data stessa, nonche' i relativi interessi al saggio del 3 per cento rispettivamente calcolati dal 1° gennaio 1920, e dalle date di esazione delle rate di premio successivamente incassate fino al giorno dell'operazione di accreditamento.

Testo in vigore dal 19 settembre 1928 al 9 maggio 2025

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Richiamate nel testo

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