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Per l'effettuazione delle operazioni di cui all'articolo precedente si stabiliscono le norme seguenti:

  • a)per i contratti stipulati in marchi o corone a. u. l'ammontare della riserva matematica al 1° gennaio 1920 e dei relativi interessi, per ciascun contratto, sara' calcolato nella valuta originaria e convertito in lire italiane al saggio del cambio del comma d) dell'art. 296 del Trattato di Versaglia;
  • b)per i contratti stipulati in valute diverse da quelle indicate alla lettera a), l'ammontare della riserva matematica, al 1° gennaio 1920 e dei relativi interessi sara' calcolato nella valuta originaria ed accreditato in lire italiane all'80 per cento del saggio di cambio, della Borsa di Berlino, del settimo giorno precedente a quello dell'accreditamento;
  • c)le singole rate dei premi pagati dagli assicurati dopo il 1° gennaio 1920 ed i rispettivi interessi saranno calcolati nella valuta in cui vennero effettuati i pagamenti ed accreditati in lire italiane al saggio di cambio di cui al comma b) ovvero a quello dell'epoca del versamento se i pagamenti vennero effettuati in marchi o in corone austro-ungariche.

Testo in vigore dal 19 settembre 1928 al 9 maggio 2025

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

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urn:nir:stato:legge:1928-06-21;1965~alligato-n-4-art5 · fonte del testo