ARTICOLO III ((Allo scopo di assicurare la realizzazione degli obiettivi del presente Accordo e di incrementare la collaborazione economica ed industriale bilaterale, le Parti si impegneranno a stimolare la costituzione, nei due Paesi, di societa' miste, fornendo il sostegno finanziario e tecnologico necessario attraverso gli strumenti di cui dispongono, secondo le modalita' descritte nell'Articolo VII.))
Testo vigente dal 20 luglio 1998
