ARTICOLO III ((Allo scopo di assicurare la realizzazione degli obiettivi del presente Accordo e di incrementare la collaborazione economica ed industriale bilaterale, le Parti si impegneranno a stimolare la costituzione, nei due Paesi, di societa' miste, fornendo il sostegno finanziario e tecnologico necessario attraverso gli strumenti di cui dispongono, secondo le modalita' descritte nell'Articolo VII.))

Testo vigente dal 20 luglio 1998

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urn:nir:stato:legge:1998-06-16;197~accordo-artiii · fonte su Normattiva