[1]Commissione mista.

[2]Per la esecuzione della presente Convenzione e per la sorveglianza sul buon andamento del traffico che con essa si e' inteso facilitare, e' istituita una "Commissione mista, permanente per il traffico di frontiera". La Commissione sara' composta, per ciascuna delle due Parti contraenti, da tre membri, assistiti, occorrendo, in qualita' di esperti, dai funzionari dai quali immediatamente dipendono i servizi di confine. La Commissione potra' proporre ai Governi tutte le misure che si ritengono atte al buon funzionamento della Convenzione. La Commissione, sara' costituita ai piu' presto possibile dopo la data di entrata in vigore della presente Convenzione ed entrera' in funzione, al piu' tardi, entro il mese successivo. La Commissione si riunira' alternativamente in Italia ed in Svizzera. Dopo la prima riunione la Commissione sara' convocata su domanda di una delle due Parti.

Testo vigente dal 9 agosto 1955

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urn:nir:stato:legge:1955-06-28;635~art12 · fonte del testo