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Il Governo della Repubblica e' delegato ad emanare, entro il 31 dicembre 1992, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri della difesa, delle finanze, di grazia e giustizia, dell'agricoltura e delle foreste, per la funzione pubblica e del tesoro, un decreto legislativo che definisca in maniera omogenea, nel rispetto dei principi fissati dai relativi ordinamenti di settore, stabiliti dalle leggi vigenti, ivi compresi quelli stabiliti dalla legge 11 luglio 1978, n. 382, le procedure per disciplinare i contenuti del rapporto di impiego delle Forze di polizia anche ad ordinamento militare, ai sensi della legge 1 aprile 1981, n. 121, nonche' del personale delle Forze armate, ad esclusione dei dirigenti civili e militari e del personale di leva. Fino alla riforma della contrattazione collettiva del pubblico impiego nulla e' innovato per cio' che concerne i dipendenti civili delle amministrazioni. Lo schema di decreto legislativo sara' trasmesso alle organizzazioni sindacali del personale interessato maggiormente rappresentative sul piano nazionale e agli organismi di rappresentanza del personale militare, perche' possano esprimere il proprio parere entro il termine di trenta giorni dalla ricezione dello schema stesso, trascorso il quale il parere si intende favorevole. Esso sara', inoltre, trasmesso, almeno tre mesi prima della scadenza del termine di cui al comma 1, al Parlamento affinche' le competenti commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica esprimano il proprio parere secondo le modalita' di cui all'articolo 24, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Nell'ambito di quanto stabilito al comma 1 il decreto legislativo dovra' prevedere: distinte modalita' per il procedimento, relativamente al personale ad ordinamento civile, al personale delle Forze di polizia ad ordinamento militare e a quello appartenente alle Forze armate, per pervenire a distinti provvedimenti che saranno emanati con decreti del Presidente della Repubblica rispettivamente per le Forze di polizia e per le Forze armate; le materie da disciplinare, ivi compresi gli aspetti retributivi; la composizione delle delegazioni di parte pubblica e rappresentative del personale. Il procedimento dovra' essere tale, per il personale militare, da pervenire ad una concertazione interministeriale nella quale la delegazione di ciascun dicastero sia composta in modo da assicurare un'adeguata partecipazione degli organismi di rappresentanza militare. Ferma restando la sostanziale unitarieta' dell'intera materia da disciplinare, il decreto legislativo di cui al comma 1 potra' anche avere riguardo a materie diverse, a seconda dello status del personale interessato, tenuto conto delle disposizioni attualmente in vigore. E' comunque riservato alla disciplina per legge o per atto normativo o amministrativo emanato in base alla legge, l'ordinamento generale delle seguenti materie:

  • a)organizzazione del lavoro, degli uffici e delle strutture, ivi compresa la durata dell'orario di lavoro ordinario;
  • b)procedure per la costituzione, la modificazione di stato giuridico e l'estinzione del rapporto di pubblico impiego, ivi compreso il trattamento di fine servizio;
  • c)mobilita' ed impiego del personale;
  • d)sanzioni disciplinari e relativo procedimento;
  • e)determinazione delle dotazioni organiche;
  • f)modi di conferimento della titolarita' degli uffici e dei comandi;
  • g)esercizio della liberta' e dei diritti fondamentali del personale;
  • h)trattamento accessorio per servizi prestati all'estero. Fino a quando non saranno approvate le norme per il riordinamento generale della dirigenza, il trattamento economico retributivo, fondamentale ed accessorio, dei dirigenti civili e militari delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e' aggiornato annualmente con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri per la funzione pubblica e del tesoro, nel rispetto delle norme generali vigenti, in ragione della media degli incrementi retributivi realizzati, secondo le procedure e con le modalita' previste dalle norme vigenti, dalle altre categorie di pubblici dipendenti nell'anno precedente. 1 Per il personale gia' compreso fra i destinatari dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1987, n. 266, e per quello della Polizia penitenziaria, le disposizioni del comma 4 si applicano in quanto compatibili, rispettivamente, con le disposizioni degli articoli 2 e 3 della legge 29 marzo 1983, n. 93, e dell'articolo 19 della legge 15 dicembre 1990, n 395. Gli oneri finanziari recati dall'applicazione delle procedure previste dal decreto legislativo di cui al comma 1 non possono super- are gli appositi stanziamenti di spesa determinati dalla legge finanziaria nell'ambito delle compatibilita' economiche generali def- inite dalla relazione previsionale e programmatica e dal bilancio pluriennale.
Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.L. 27 marzo 1995, n. 89, convertito con modificazioni dalla L. 17 maggio 1995, n. 186

1

con decorrenza dal 1 gennaio 1994

Il D.L. 27 marzo 1995, n. 89, convertito con modificazioni dalla L. 17 maggio 1995, n. 186 ha disposto (con l'art. 5, comma 1) che "Per i dirigenti generali delle amministrazioni statali, per i docenti ed i ricercatori universitari, per il personale dirigente della Polizia di Stato e gradi e qualifiche corrispondenti dei Corpi di polizia civili e militari, per i colonnelli e generali delle Forze armate, per il personale dirigente della carriera prefettizia, nonche' per il personale della carriera diplomatica l'aggiornamento annuale del trattamento economico, previsto dall'articolo 2, comma 5, della legge 6 marzo 1992, n. 216, va effettuato a decorrere dal 1 gennaio 1994 e, in sede di prima applicazione, sulla base della media degli incrementi realizzati dall'anno di entrata in vigore della legge stessa".

Testo in vigore dal 28 marzo 1995 al 30 aprile 1995

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Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 273/1999

    Questione infondata
    30 giugno 1999

    È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost., nei confronti ell'art. 3, commi 1 e 3, della legge 6 marzo 1992, n. 216 (Conversione in legge, con modificazioni, del d.l. 7 gennaio 1992, n. 5) e degli artt. 1, 2, 3, 34 e 35 del d.lgs. 12 maggio 1995, n. 196, nella parte in cui non comprendono nella disposta revisione del sistema ordinamentale e del trattamento economico del personale "delle Forze armate e degli altri corpi militari ed equiparati", il personale militare della Croce rossa italiana. Invero, ancorché sottoposto alle norme del regolamento di disciplina militare ed a quelle sostanziali del codice penale ed obbligato al giuramento, il corpo militare della CRI, corpo speciale volontario, ausiliario delle Forze armate, non fa parte integrante di queste ultime, ed è sottoposto ad una specifica autonoma disciplina del trattamento economico - fissato con disposizione avente valore di legge, in quanto adottata ai sensi dell'art. 3, n. 1, della legge 31 gennaio 1926 - la quale prevede la possibilità di successivi provvedimenti diretti ad un adeguamento in analogia a quanto venga praticato per i personali militari e delle amministrazioni statali, come forma di modifica in relazione alle varianti che successivamente venissero stabilite per l'Esercito. Ne consegue che l'adeguamento non è assolutamente automatico e che, pertanto, deve escludersi in radice l'esistenza di una lacuna nelle norme denunciate in ordine alla omessa previsione del personale militare della CRI in quanto estraneo alle finalità e all'oggetto della normativa stessa.

    Art. 3 cost. · Art. 97 cost. · Art. 2 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 gennaio 1992, n. 5 · Art. 3 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 gennaio 1992, n. 5

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:1992-03-06;216~art2 · fonte su Normattiva