Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 9 maggio 1983 al 19 aprile 1984. Leggi il testo vigente →

Presso la sezione speciale per il credito alla cooperazione della Banca nazionale del lavoro e' istituito uno speciale fondo per la erogazione di contributi in favore di cooperative di produzione-lavoro nei settori dell'agricoltura, dell'artigianato, della pesca e del trasporto delle regioni Basilicata e Campania. Il contributo e' concesso nella misura del 75 per cento della spesa necessaria alla ricostruzione e riattivazione di edifici e attrezzature che abbiano subito danni a seguito del terremoto del novembre 1980 e del febbraio 1981. Le domande vanno presentate entro il 30 giugno 1983 e devono essere corredate da perizia giurata approvata dalla commissione di cui al quarto comma del precedente articolo 21, secondo le modalita' ivi previste.4 Per il conseguimento dei fini di cui al presente articolo il fondo di cui al primo comma viene dotato di 100 miliardi a valere sul fondo di cui al precedente articolo 3. Mutui agevolati, a valere sul fondo di cui al precedente quarto comma, sono concessi anche alle cooperative che si costituiscono entro il 1981 nei comuni colpiti dal terremoto del novembre 1980 e del febbraio 1981. La determinazione del tasso di interesse e le modalita' di gestione del fondo sono fissate con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 4 maggio 1983, n. 164

4

La L. 4 maggio 1983, n. 164 ha disposto (con l'art. 1) che "i termini previsti dal secondo comma dell'articolo 14, dal secondo comma dell'articolo 22 e dal terzo comma dell'articolo 24 della legge 14 maggio 1981, n. 219, come modificati dall'articolo 23 del decreto-legge 27 febbraio 1982, n. 57, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 1982, n. 187, sono ulteriormente al 31 dicembre 1983".

Testo in vigore dal 9 maggio 1983 al 19 aprile 1984

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

urn:nir:stato:legge:1981-05-14;219~art24 · fonte su Normattiva