Art. 60 — Comuni e comunità montane
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Per l'espletamento dei compiti tecnici, attinenti la ricostruzione, i comuni, ad integrazione dei piani di riorganizzazione, sono autorizzati ad avvalersi di personale qualificato, mediante convenzione da stipularsi per il tempo strettamente necessario e comunque per un periodo non superiore a tre anni. ((Le maggiori spese derivanti, ai comuni disastrati o gravemente danneggiati, dalla utilizzazione del personale di cui al primo comma sono a carico del fondo di cui al precedente articolo 3)). Le Regioni Basilicata e Campania possono istituire appositi uffici geologici regionali, con il compito di svolgere analisi sistematiche finalizzate alla individuazione di norme e di indirizzi per la salvaguardia e la disciplina d'uso del territorio regionale, nonche' di coordinare l'attivita' svolta dagli enti locali subregionali in materia. Per l'espletamento dei compiti tecnici di cui alla presente legge e per il coordinamento dell'assistenza tecnica ai comuni, ricadenti nell'ambito dei rispettivi territori, le comunita' montane Alta Irpinia, Alto e Medio Sele, Irno, Marmo, Melandro, Tanagro, Terninio-Cervialto e Vulture possono avvalersi, a carico del fondo di cui al precedente articolo 3, di personale incaricato con apposita convenzione per un periodo non superiore a tre anni. Analoga convenzione possono stipulare i comuni disastrati. Per l'assistenza tecnica ai comuni e alle comunita' montane e per garantire un'efficace ed unitaria gestione dei servizi sociali, le Regioni Basilicata e Campania possono istituire appositi uffici tecnici locali, con riferimento alle unita' sanitarie locali o ad aggregazioni sovracomunali all'interno di esse. I comuni possono avvalersi per la redazione degli strumenti urbanistici della opera di liberi professionisti singoli od associati. Per le finalita' di cui alla lettera b) del precedente articolo 7 ed alla lettera 4) del precedente articolo 8 potra' essere previsto l'apporto di personale e di mezzi di comuni, province e Regioni sulla base di apposite convenzioni e delle direttive generali emanate dalle Regioni Basilicata e Campania.
Testo in vigore dal 1 maggio 1982 al 19 aprile 1984
