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Al finanziamento delle disposizioni di cui al presente titolo e' destinata, per il biennio 1981-1982, la complessiva somma di lire 1.500 miliardi. Alla quota di lire 450 miliardi relativa all'anno 1981, si provvede mediante corrispondente utilizzo della somma di cui all'articolo 2 del decreto-legge 19 marzo 1981, n. 75, come modificato dalla presente legge di conversione, ferma restando la destinazione della rimanente somma di cui agli articoli 1 e 2 del citato decreto esclusivamente agli interventi negli altri comuni. Per il finanziamento della residua quota di lire 1.050 miliardi, relativa all'anno 1982, il Ministro del tesoro e' autorizzato, in aggiunta ai mezzi di bilancio da indicare in sede di legge finanziaria per l'anno medesimo, a stipulare convenzioni per la contrazione di prestiti esteri, nonche' per il ricorso al Fondo di ristabilimento del Consiglio di Europa.

Testo in vigore dal 18 maggio 1981 al 12 agosto 1981

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urn:nir:stato:legge:1981-05-14;219~art85 · fonte su Normattiva